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LE NOVITÀ 2024 PER IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cambia l’incentivo per l’abbattimento barriere architettoniche, ecco come è stata modificata la detrazione del 75%e cosa prevede.

di Carlo Vacca

Cambia il bonus barriere architettoniche che con il DL 212/2023 viene notevolmente ridimensionato.

Ne avevamo parlato nell’ultimo numero del nostro magazine UP! n. 39 di dicembre 2023 (che potete leggere qui), ma con l’entrata in vigore a fine 2023 del decreto – che modifica l’articolo 119-ter del Decreto Rilancio DL 34/2020 che ha istituito il bonus barriere architettoniche – l’inventivo del 75% sulle spese sostenute per superare ed eliminare le barriere architettoniche, ostacolo per le persone con limitata capacità motoria o con disabilità, è stato sensibilmente limitato.

La revisione del bonus barriere architettoniche ha, infatti, portato diverse novità. Vediamole insieme.

La Revisione Del Bonus Barriere Architettoniche

Non cambia l'entità della detrazione, che resta al 75% in 5 anni con scadenza sempre al 31 dicembre 2025, ma si riduce sensibilmente il raggio d’azione del beneficio che il cosiddetto decreto "salva spese" va a limitare, diminuendo la tipologia di interventi da poter incentivare.

Per il 2024-25 si restringe l'elenco dei lavori incentivabili per la ristrutturazione, in edifici esistenti, volta al superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Esclusa la sostituzione di porte, infissi e finestre, pavimentazione, rifacimento dei locali bagno e degli impianti che da precedente norma, se adempienti i criteri relativi alla rimozione delle barriere architettoniche, rientravano nell’agevolazione. 

Mentre si salvano le opere volte alla rimozione delle barriere architettoniche verticali: scale, rampe, ascensori, montascala e piattaforme elevatrici.

Come già previsto gli interventi che vogliono usufruire del bonus barriere architettoniche dovranno sempre rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989 ma tra le novità è previsto l’obbligo di asseverazione da parte di tecnici abilitati sul rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dal regolamento.

Tali modifiche hanno l’obiettivo, come spiegato nella relazione illustrativa, di evitare comportamenti opportunistici.

Nuovi limiti anche alla possibilità di usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito, dal primo gennaio 2024, l’unica forma con cui ottenere il bonus barriere architettoniche è la detrazione Irpef in cinque quote annuali di pari importo.

Ci saranno però alcune eccezioni a cui sarà consentito usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi:

  • sulle parti comuni di condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 (in questo caso non sono previsti limiti di reddito).

Dal 30 dicembre 2023, inoltre, per ottenere il bonus barriere architettoniche, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante.

Nessuna modifica per i limiti di spesa:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all'interno di edifici plurifamiliari;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per chi ha già pianificato i lavori in considerazione della normativa precedente scatta un periodo transitorio. Le nuove indicazioni non verranno, infatti, applicate ai lavori per cui al 30 dicembre 2023:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Tutte le informazioni sull’art. 3 Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Decreto-legge del 29/12/2023 n. 212 sono disponibili sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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